Condizioni Generali
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DELLA BANCA DATI E DEI SERVIZI FORNITI DA M2M (di seguito “Contratto”)
PREAMBOLO
M2M è autore e produttore e distributore esclusivo della banca dati blinko. Questa banca dati è di proprietà della società M2M con sede in Francia.
Il potenziale Cliente può scegliere di diventare Cliente effettivo dopo avere consultato la banca dati, esaminato le sue funzionalità e il suo contenuto, così come le prestazioni complementari proposte da M2M e decidere di chiedere di disporne in qualità d’utente alle condizioni previste nel presente contratto.
M2M accetta di accordare al Cliente il diritto d’utilizzo della banca dati Blinko ed un accesso privilegiato alle sue prestazioni complementari. La lista di queste prestazioni è descritta in dettaglio nella proposta di M2M qui allegata che dovrà essere firmata dal cliente al momento della sua adesione.
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
“Cliente” è colui che è secondo i termini della proposta allegata e che, firmata, é stata rinviata a M2M.
“Parti” si intendono coloro che hanno sottoscritto il presente contratto.
Nel quadro del presente contratto, la banca dati Blinko verrà nominata Blinko.
Blinko Italy: E’ un database composto da circa 9 500 società (nome società, ragione sociale, indirizzo, settore d’attività ed indirizzo Internet -ove possibile-) includendo 85 000 contatti (nome, cognome, ruolo, telefono, fax ed indirizzo e-mail -ove possibile-), dati finanziari e informazioni utile per i clienti di blinko. L’accesso a questa banca dati si effettua attraverso la piattaforma BLINKO, creata e sviluppata da M2M sarl.
ARTICOLO 2 – AVVERTENZE
Il cliente conosce ed utilizza già la rete Internet e World Wide Web. Internet è una rete aperta ed informale, costituita dall’interconnessione su scala internazionale di reti informatiche che utilizzano la norma TCP/IP. La gestione di Internet non è sottoposta ad alcuna entità centrale. Ogni parte di questa rete appartiene ad un organismo pubblico, privato o indipendente. Il suo funzionamento si basa sulla cooperazione tra gli operatori di varie reti senza che ci sia obbligo di fornitura o di qualità di fornitura tra gli operatori stessi. Le reti possono avere capacità di trasmissione disuguale e delle politiche d’utilizzo proprie. Nessuno può garantire il funzionamento regolare di Internet nell’insieme.
L’attuazione di un software e di una banca dati deve essere oggetto di attenzione da parte del cliente che deve designare un personale competente, cosciente delle condizioni di funzionamento del programma.
Il cliente si dichiara pertanto informato che, tenuto conto della banca dati e del cambiamento di metodo che il suo utilizzo può imporre, è preferibile, per precauzione e per quanto possibile, lavorare, inizialmente, in parallelo con metodi già conosciuti all’interno della Sua impresa.
Il cliente si dichiara altresì informato di come la conservazione dei dati su un supporto unico sia fortemente sconsigliata, e che a tal fine occorre, secondo un piano organizzato procedere, ogni volta che il caso lo imponga, a salvaguardie multiple su supporti diversi, a loro volta conservati in luoghi distinti, e che, in caso contrario, il rischio di perdere dei dati in modo irrimediabile é altamente verificabile.
Queste cautele non sono proprie del software o della base di dati oggetti del presente contratto, ma costituiscono le misure precauzionali correnti inerenti l’utilizzo di ogni sistema informatico.
ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO
M2M conferisce al Cliente che sottoscrive il contratto, il diritto non cedibile e non esclusivo di utilizzare, a titolo strettamente personale, per necessità legate all’analisi commerciale interna, Blinko, che resta in ogni caso di proprietà esclusiva di M2M S.r.l. in quanto unici autori.
A tal fine, il Cliente, secondo la formula di sottoscrizione prescelta e precisata nella proposta allegata, è autorizzato ad estrarre (Indipendentemente dalla versione utilizzata, l’estrazione Excel è limitata a 3.000 contatti per estrazione) e, se necessario, riprodurre su supporto cartaceo, magnetico o elettronico, i dati d’informazione forniti, questo a fini esclusivamente personali.
Il Cliente si impegna a prendere tutte le misure necessarie per informare il suo personale ed ogni persona che lavora per suo conto, delle disposizioni della presente clausola e di farne garantire il rispetto (delle disposizioni della presente clausola) da parte del suo personale.
Il Cliente riconosce espressamente che gli è vietato utilizzare a fini commerciali le tecnologie, il “know-how” o il contenuto della base di dati per realizzare uno o più basi simili, suscettibili di fare concorrenza a Blinko.
Inoltre, il Cliente si impegna irrevocabilmente a non effettuare la riproduzione permanente o provvisoria di Blinko, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, come pure la traduzione, l’adattamento, l’accordo o qualsiasi altra modifica di Blinko.
ARTICOLO 4 – DURATA E RINNOVO
Gli gli abbonamenti sottoscritti in modalità “e-commerce” hanno una durata di 1 mese o di 1 anno (dipende del servizio selezionato) e possono essere disdetti solo alla fine del mese / dell’anno di sottoscrizione. Il cliente deve essere consapevole che il servizio si rinnoverà automaticamente a meno che non modifica sul suo profilo il rinnovo tacito come indicato nel seguente video (Blinko Italy Youtube https://www.youtube.com/watch?v=L8QT-ycnjfs)
ARTICOLO 5 – ACCESSO A BLINKO
BLINKO è installato sul server di AWS ed è accessibile attraverso un collegamento Internet. M2M fornirà, per ogni utente registrato, un login e password nominativo per accedere al servizio.
In particolare, è precisato che, in caso di guasto materiale del server, la tempistica d’intervento è di 2 ore nei giorni lavorati, di 8 ore nei giorni non lavorativi e di 48 ore durante il fine settimana.
M2M si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche del suo server e la scelta dei suoi fornitori. Modifiche che in ogni caso non potranno essere lesive della qualità iniziale del prodotto e che dovranno permettere di offrire prestazioni almeno equivalenti a quelle definite dal presente contratto.
Tenuto conto della complessità delle reti mondiali, della diseguaglianza delle capacità delle varie sotto-reti, dell’afflusso durante alcune ore del giorno degli utenti, dei vari “colli di strangolamento”, la responsabilità di M2M è limitata ai materiali ed ai software installati sul suo server.
La responsabilità di M2M non potrà mai essere imputata se il server fosse reso indisponibile per ragioni di forza maggiore, quali assenza a lungo termine della distribuzione d’elettricità nella rete pubblica, scioperi, sommosse, guerre, tempeste, terremoti, scarsità della banda della rete pubblica di telecomunicazione o perdita di connessione Internet dovute agli operatori pubblici e privati da cui dipende il Cliente.
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ
Espressamente si decide che M2M è sottoposto ad un obbligo di mezzi nel quadro dell’esecuzione del presente contratto.
In particolare, il Cliente riconosce che, data la specificità necessaria alla realizzazione di una tale base di dati concernente, in particolare, il trattamento e la diffusione di una quantità importante di informazioni, nonchè la diversità delle fonti ed i cambiamenti importanti e frequenti che possono influire su questi dati, M2M non possa garantire che le basi siano libere da errori, complete ed in modo permanente aggiornato. Tuttavia, M2M si impegna ad aggiornare i dati contenuti in esse non appena venga a conoscenza di una loro modifica.
In ogni caso, l’utilizzo di Blinko si effettua sotto il solo controllo, direzione e responsabilità del Cliente, che utilizza quindi le informazioni contenute in Blinko a suo rischio e si assume la responsabilità delle decisioni prese e delle scelte fatte sulla base di queste informazioni, senza poter in ogni caso agire contro M2M.
M2M non sarà responsabile di possibili danni diretti o indiretti, quali pregiudizi commerciali, perdita di fatturato, perdita di clientela, disordini commerciali di ogni tipo, perdita d’immagine, in cui il cliente (o un terzo) potrebbe incorrere, che potrebbero derivare dall’utilizzo di Blinko.
Fanno eccezioni i casi di violazione degli obblighi di cui M2M è tenuta in virtù del presente contratto. In generale, M2M non potrà essere dichiarato responsabile di un disordine commerciale che potrebbe derivare dall’impossibilità d’accesso temporaneo a BLINKO, o, ad esempio, dall’utilizzo di informazioni erronee contenute all’interno di blinko, salvo in caso in cui M2M fosse tenuta ad aggiornare le informazioni stesse in quanto venuta a conoscenza di una loro modifica.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI
- Il cliente si impegna ad utilizzare Blinko soltanto per necessità legate alla sua indagine commerciale.
- Al cliente si proibisce di divulgare Blinko, attraverso qualsiasi mezzo a terzi. Il cliente si impegna ad imporre questo divieto a tutti i suoi dipendenti o utenti autorizzati.
Salvo quanto previsto dall’articolo 3 del presente contratto o qualora BLINKO sia installato sul server del Cliente, il Cliente non procederà e non permetterà alcuna riproduzione in qualunque forma, parziale o totale, de BLINKO, al fine di archiviare i dati in esso contenuti, predendo quindi tutte le precauzioni necessarie per preservare i diritti d’autore di M2M su BLINKO.
In caso d’annullamento del presente contratto, per qualsiasi ragione, da parte di M2M o del Cliente, quest’ultimo si impegna a rimuovere da qualsiasi supporto tutte le informazioni derivanti dall’uso de BLINKO e a non utilizzarle in futuro. - Il cliente veglia, sotto sua responsabilità, al buon utilizzo de Blinko.
- Spetta, inoltre, al cliente:
. assicurarsi che le strutture della sua impresa tengano conto delle nuove condizioni implicate dall’impiego de Blinko e se necessario, di adottare le misure d’organizzazione necessarie,
. disporre di personale qualificato e formato per l’utilizzo di Blinko, al fine di utilizzarlo in condizioni conformi alla sua documentazione,
. sviluppare le procedure di sfruttamento, attivare dei meccanismi di controllo e meccanismi di sicurezza adeguati alla salvaguardia e alla rimessa in funzione dei dati in caso di anomalie o di perdite dei dati stessi,
. preparare una documentazione complementare, qualora lo ritenesse utile, adattata alle modalità specifiche di funzionamento all’interno della propria impresa,
. sottoscrivere un contratto di manutenzione per i suoi materiali e software, come pure dei contratti di seguito, d’aggiornamento e d’assistenza tecnica,
. provvedere ad una adeguata formazione del suo personale,
. informare il suo personale dei rischi di errori che possono verificarsi in occasione dei primi interventi.
In caso di distruzione totale o parziale degli archivi, M2M si impegna, nel più breve tempo possibile e a proprie spese, alla loro ricostituzione, senza necessità di un accordo specifico tra M2M e il Cliente.
- Il Cliente dichiara di avere messo in atto un’organizzazione interna adeguata alla protezione dell’impianto, alla sua detenzione ed all’utilizzo de Blinko affinché, solo gli utenti debitamente autorizzati abbiano accesso alle smartcard che permettono l’utilizzo de Blinko.
- Il Cliente è autorizzato a fare solo emailing one-to-one sui contatti inclusi dentro la banca dati Blinko, rispettando il legittimo interesse.
ARTICOLO 8 – PROPRIETÀ
M2M, in qualità di autore e di produttore, è l’unico titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul software, della banca dati e dei dati che costituiscono Blinko e di tutte le documentazioni, relazioni o studi che ad essa si riferiscono sotto qualsiasi forma, prodotta da M2M nel quadro delle sue prestazioni.
In questo ambito il cliente si impegna:
. a non portare danno in modo diretto o indiretto, ai diritti di proprietà intellettuale di M2M ed ai suoi interessi legittimi,
. a non distruggere i sistemi di protezione integrati in Blinko, né direttamente né tramite i suoi dipendenti,
. a mantenere in modo permanente le menzioni di proprietà e di diritti d’autore che appaiono ne Blinko su tutti i documenti consegnati da M2M al Cliente,
. a rispettare segni, nomi, sigle o qualsiasi altro segno distintivo che appartiene a M2M
. a non riprodurre la banca dati e la sua documentazione,
. a non comunicare o diffondere presso terzi non autorizzati, attraverso qualsiasi mezzo, la base di dati, i dati di informazioni e tutto l’insieme della documentazione Blinko, salvo i casi di preventivo consenso scritto della M2M.
ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA
Le Parti sono tenute al segreto professionale più assoluto su tutte le informazioni di qualsiasi natura per quanto riguarda le due parti contraenti, i metodi ed i servizi ai quali avrebbero accesso in conseguenza al presente contratto.
Ogni parte si impegna a far rispettare il seguente obbligo di riservatezza dal suo personale e da qualsiasi funzionario o terzo che potrebbe intervenire a qualunque tiolo, a partire dall’esecuzione del presente.
ARTICOLO 10 – MODALITÀ FINANZIARIE
Il cliente ha sottoscritto l’opzione e le condizioni tariffarie indicate nella pagina https://blinkogroup.com/it/piani-e-prezzi/ che ha accettato.
Pagamento tramite carta di crdito contro emissione di regolare fattura.
In caso di mancato pagamento del rinnovo dell’abbonamento che consente l’accesso al servizio selezionato, il cliente non avrà più accesso al servizio. Se il cliente necessita di assistenza, può contattare il Servizio Clienti al seguente indirizzo e-mail helpdesk.it(a)blinkogroup.com.
ARTICOLO 11 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI
Con la firma del contratto, entrambe le Parti sono espressamente autorizzate ad utilizzare i rispettivi nomi e loghi a titolo di riferimento commerciale presso i suoi futuri clienti e clienti.
Le parti decidono di collaborare strettamente nell’ambito del loro rapporto commerciale.
Le parti si impegnano, inoltre, a comunicare tutte le difficoltà in cui potrebbero incorrere durante l’esecuzione del contratto, al fine di risolvere nel più breve tempo possibile.
ARTICOLO 12 – LEGGE PRIVACY
Il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione della nota informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”). Ai sensi e per gli effetti del GDPR, le Parti sono tenute all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi gli adempimenti previsti in materia di misure di sicurezza di cui al Capo II del Codice. Le Parti sono tenute a conservare e mantenere riservati i dati personali che riceveranno, i quali potranno essere trattati esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento del presente contratto. I dati personali non possono essere comunicati a terzi, salvo che la comunicazione non sia necessaria in virtù del presente Contratto. In caso di cessazione del presente contratto ciascuna Parte si impegna a cessare ogni trattamento dei dati personali dei Clienti nel rispetto della normativa vigente, dandone formale comunicazione all’altra Parte.
In conformità “al regolamento 679/2016 GDPR”, il cliente si impegna affinché ogni contatto di posta elettronica indirizzato alle persone fisiche registrate nella base di dati di blinko, contenga una nota informativa redatta ai sensi dell’art. 14 GDPR contenente, tra le altre, un indirizzo valido per permettere al destinatario di presentare una richiesta mirata ad ottenere la sospensione dell’invio delle comunicazioni.
In caso di opposizione di un interessato i cui contatti siano stati reperiti su blinko, il Cliente si impegna a non indirizzare più alcun messaggio di posta elettronica a tutti coloro che ne avessero fatta esplicita richiesta e ad informare senza indugio M2M così che quest’ultimo effettui l’aggiornamento della base di dati.
Al Cliente è proibito inviare messaggi elettronici a qualsiasi contatto registrato nella base di dati blinko camuffando o mascherando l’identità dell’emittente a nome del quale la comunicazione è stata fatta. A tal fine il Cliente si impegna affinché l’indirizzo dell’emittente appaia sistematicamente nel corpo del suo messaggio.
Il Cliente si impegna a comunicare a M2M risposte negative di qualsiasi natura o minaccia ricevuta a seguito dell’invio di posta elettronica agli indirizzi contenuti nella base e riguardanti la provenienza degli indirizzi stessi. M2M si occuperà in prima persona di risolvere eventuali problemi.
Export dati in Excel / copia e colla dei dati: Nel caso di un download dei dati personali o da un semplice copia/colla dentro un CRM, il CLIENTE si assume la totale responsabilità dei dati trasferiti sia a livello della confidenzialità e della sicurezza durante il trasferimento, sia sull’utilizzo, la gestione, l’hosting e la conservazione di questi dati.
Di conseguenza, M2M sarà esonerato da ogni responsabilità di violazione del regolamento GDPR, nel caso in cui i dati siano stati trasferiti e gestiti dal CLIENTE (scaricati in formato .xls). Sarà compito del cliente garantire la conformità del trattamento dei dati personali.
Il CLIENTE dichiara di essere stato informato, nel caso avesse sottoscritto un abbonamento blinko su Paesi membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, che l’invio di e-mail ai contatti inseriti nel database di blinko, potrebbe essere soggetto a normative locali di dettaglio in particolare in riferimento al territorio di: Francia, e Spagna. Nel caso in cui non vengano rispettate dal cliente le normative in vigore localmente, M2M non sarà in nessun modo responsabile e il CLIENTE si assumerà eventuali conseguenze derivanti dalla non osservazione di tali normative.
L’Art. 6 del GDPR prevede che il CLIENTE sia autorizzato ad inviare mail solo nel caso in cui venga rispettato il “legittimo interesse” e potrà contattare, al fine di presentarsi, esclusivamente le persone che operano nello stesso ambito lavorativo.
Per visualizzare le nuove condizioni sulla Protezione dei Dati Personali, consultare la pagina dedicata presente all’interno del nostro sito:
http://blinkogroup.com/it/Informativa-sulla-privacy/
ARTICOLO 13 – CAMPAGNE DI EMAILING
Se il cliente desidera fare delle campagne d’emailing sui contatti presi all’interno di blinko, il cliente dovrà prima chiedere il permesso ai contatti selezionati. Non è autorizzato prendere dei contatti e abbonarli ad una newsletter senza avere chiesto il loro permesso prima.
ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE
In caso di inosservanza da parte del Cliente di una qualsiasi delle clausole elencate nel presente contratto e, in particolar modo, in caso di mancato pagamento delle somme da esso dovute secondo i criteri definiti dall’articolo 8 precedentemente citato (cioè entro il termine del mese successivo la loro scadenza), M2M potrà avvalersi della facoltà di risolvere a pieno titolo il presente contratto allo scadere del 15esimo giorno dall’invio di un ultimo sollecito rimasto senza risposta.
M2M può risolvere il presente contratto con effetto immediato (recedere) e senza preavviso, in caso di fallimento o messa in liquidazione del cliente, di una violazione della clausola sulla riservatezza o di una violazione della clausola sulla Legge Privacy. La risoluzione del presente contratto non libera il cliente dei suoi obblighi finanziari nei confronti di M2M antecedenti la data della risoluzione. In ogni caso, le somme fatturate o da fatturare a favore di M2M dovranno essere corrisposte dal cliente che dovrà procedere nel loro pagamento al più tardi entro la fine del mese seguente l’annullamento del contratto.
ARTICOLO 15 – CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE
Il compenso ANNUALE dovuto, come indicato all’articolo 8, resta in ogni caso dovuto interamente a M2M, e questo in qualsiasi momento avvenisse la rottura del contratto.
ARTICOLO 16 – TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto impegna le sole parti contraenti. Tale contratto non potrà essere trasferito a successori o cessionari delle parti senza un preventivo accordo scritto di una delle due parti.
ARTICOLO 17 – FORZA MAGGIORE
Inizialmente un caso di forza maggiore, come secondo i criteri abitualmente presi in considerazione dalla giurisprudenza delle corti e dei tribunali italiani, sospenderà in automatico gli obblighi a cui entrambe le parti sono tenute derivanti dal presente contratto.
Qualora il caso di forza maggiore si prolungasse per un periodo superiore ai tre mesi, il presente contratto potrà essere annullato su richiesta della parte più esigente.
ARTICOLO 18 – INTEGRALITÀ DEL CONTRATTO
Il presente contratto elenca la totalità degli obblighi delle parti contraenti.
Tutte le condizioni generali o specifiche rientranti in documenti inviati vicendevolmente da ciascuna delle parti all’altra, non potranno essere integrati al presente contratto, a meno che questi non fossero oggetto di un emendamento firmato da entrambe le parti.
ARTICOLO 19 – INVALIDITÀ PARZIALE
Se una qualunque delle stipulazioni del contratto fosse nulla nei confronti di una regola di diritto in vigore o di una decisione giudiziaria divenuta definitiva, questa sarà considerata non scritta, ma le altre stipulazioni conserveranno tutta la loro forza e la loro portata.
ARTICOLO 20 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
Tutte le modifiche del presente contratto non potranno essere prese in considerazione a meno di firma delle stesse da parte di entrambe le parte contraenti.
ARTICOLO 21 – LEGGE REGOLATRICE – PROROGA DI COMPETENZA
Il presente contratto è regolato dal diritto Francese.
In caso di controversia in ordine alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Tribunale di Bayonne (Francia).